Operazione Trasparenza - Legge 69 del 18.06.2009

La Legge n.69 del 18.06.2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile) impone all'art.21 comma 1 che tutte le pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti Internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (CV, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.


Curriculum Vitae Posizioni Organizzative



Assenze del Personale - Mese Febbraio 2010
area gg lavorativi gg lavorati gg assenza presenza % assenza %
servizi generali e finanziari 20 19 1 95 % 5 %
servizi demografici 20 20 0 100 % 0 %
servizio tecnico 20 19 1 95 % 95 %
servizio tecnico 20 19 1 95 % 95 %
servizio vigilanza 20 20 0 100 % 0 %
Assenze del Personale - Mese Gennaio 2010
area gg lavorativi gg lavorati gg assenza presenza % assenza %
servizi generali e finanziari 19 19 0 100 % 0 %
servizi demografici 19 17 2 89 % 11 %
servizio tecnico 19 15 4 79 % 21 %
servizio tecnico 19 18 1 95 % 5 %
servizio vigilanza 19 16 3 84 % 16 %
Assenze del Personale - Mese Dicembre 2009
area gg lavorativi gg lavorati gg assenza presenza % assenza %
amministrazione generale 21 19 2 90 % 10 %
servizi demografici 21 20 1 95 % 5 %
servizio finanziario 21 21 0 100 % 0 %
servizio tecnico 21 20 1 95 % 5 %
servizio tecnico 21 20 1 95 % 5 %
servizio vigilanza 21 16 5 76 % 24 %



Responsabile Servizi Demografici e Anagrafe

Curriculum Vitae .
INFORMAZIONI PERSONALI .
Nome AUDINO Ornella
Data di nascita 26/08/1958
Qualifica Responsabile Servizi Demografici
Amministrazione COMUNE di MONCRIVELLO
Incarico attuale Posizione Organizzativa - Area dei Servizi Demografici - Elettorale
Numero telefonico ufficio 0161401177
Fax ufficio 0161401204
E-mail istituzionale ornellaaudino.moncrivello@reteunitaria.piemonte.it
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE .
Titolo di studio Segretaria aziendale
Altri titoli di studio e professionali .
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Mansioni di sportello, segreteria e contabilità - privato
Capacità linguistiche Lingua Francese (livello scolastico)
Capacità uso tecnologie Buone conoscenze informatiche, buona conoscenza del PC e dei principali sistemi operativi
Altro (convegni, seminari, pubblicazioni ...) Partecipazione a seminari in riferimento a: Anagrafe - Stato Civile - Elettorale. Corso di aggiornamento Stato Civile - Anagrafe. Conseguimento diploma di abilitazione all'esercizio della funzione di Ufficiale di Stato Civile, Albo pretorio informatico (legge 69/2009)



Responsabile Servizi Generali e Sociali

Curriculum Vitae .
INFORMAZIONI PERSONALI .
Nome TIBI Sara
Data di nascita 24/11/1973
Qualifica Responsabile dei Servizi Generali e Sociali
Amministrazione COMUNE di MONCRIVELLO
Incarico attuale Posizione Organizzativa - Area dei Servizi Generali e Sociali - Commercio e Turismo
Numero telefonico ufficio 0161401177
Fax ufficio 0161401204
E-mail istituzionale uffici@comune.moncrivello.vc.it
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE .
Titolo di studio Analista contabile
Altri titoli di studio e professionali .
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Mansioni di sportello, segreteria e contabilità - Privato - 14° Censimento della popolazione (Rilevatore) - Collaborazione coordinata e continuativa (servizio di segreteria) - COMUNE DI MONCRIVELLO
Capacità linguistiche Lingua Inglese (livello scolastico)
Capacità uso tecnologie Buone conoscenze informatiche, buona conoscenza del PC e dei principali sistemi operativi
Altro (convegni, seminari, pubblicazioni ...) Partecipazione a seminari in riferimento a: redazione degli atti amministrativi (deliberazioni e determinazioni) - Imposte di bollo. Conseguimento diploma di abilitazione all'esercizio della funzione di Ufficiale di Stato Civile, Albo pretorio informatico (legge 69/2009)



Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni


Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. pubbl.
D.M. 28 novembre 2000
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 2001, n. 84.
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio quadro
della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica amministrazione, ha, tra
l'altro, specificamente conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed
integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,
comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997;
Visto, in particolare, l'art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998;
Visto il decreto 31 marzo 1994 del Ministro della funzione pubblica con il quale è stato
adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'art. 58-bis del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;
Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del predetto codice di
comportamento alla luce delle modificazioni intervenute all'art. 58-bis del decreto
legislativo n. 29 del 1993;
Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;
Decreta:

1. Disposizioni di carattere generale.

1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative
degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento
della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello
della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 58-bis, comma 3, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità
disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente
disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni
degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.

2. Princìpi.

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon
andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico;
ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli
è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti,
di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che
possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di
energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo
più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse
ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la
massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli
stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce
tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa,
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite,
o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni
tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle
funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente
più vicina ai cittadini interessati.

3. Regali e altre utilità.

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di
festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano
tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre
utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli
d'uso di modico valore.

4. Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni.

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al
dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a
carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni,
né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

5. Trasparenza negli interessi finanziari.

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione
in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado
o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che
siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del
dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

6. Obbligo di astensione.

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di
cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

7. Attività collaterali.

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre
utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

8. Imparzialità.

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A
tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate
o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di
sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata
dai suoi superiori.

9. Comportamento nella vita sociale.

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere
utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria
iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

10. Comportamento in servizio.

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di
lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni
di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze
personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve
per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone
estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità
spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

11. Rapporti con il pubblico.

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle
domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli
rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro
reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie
o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un
linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce
servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la
continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire
loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

12. Contratti.

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del
contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le
quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso,
nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il
dirigente competente in materia di affari generali e personale.

13. Obblighi connessi alla valutazione dei risultati.

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale
prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di
trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie
per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini
prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.

14. Abrogazione.

1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 è abrogato.

Codice disciplinare


Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Dlgs. 150 / 2009 si riportano di seguito:
- Il Codice disciplinare attualmente vigente di cui all'art. 3 del CCNL del personale del comparto
Regioni / Autonomie Locali sottoscritto in data 11/04/2008.
- Gli articoli 67, 68 e 69 di cui al capo V (Sanzioni disciplinari, responsabilità dei dipendenti pubblici)
del Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 di attuazione della Legge 4/03/2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, che introducono nuove fattispecie di infrazioni disciplinarmente rilevanti e
regolamentano termini e competenze del procedimento disciplinare, da considerarsi parte integrale
del suddetto codice disciplinare.

CODICE DISCIPLINARE

ART. 3
DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE
DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
SOTTOSCRITTO IN DATA 11/04/2008.

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla
gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs.n.165 del
2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni
sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari
nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli
utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di
riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei
medesimi commi.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o
con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai criteri del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e
dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio
1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nell'assolvimento dei compiti assegnati.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad
attività sociali a favore dei dipendenti.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli
eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato
di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della
stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori
nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o
pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente
quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le
mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni
superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o
della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso
affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino
grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica
nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano lesivi della dignità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici
della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle
risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei
confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro,
anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato
della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene
corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art.
52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché
gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in
ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai
commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una
mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato
l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio
e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett.
a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e
motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel
rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di
mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando
l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a
quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione
di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di
una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che
dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e
reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al
fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da
non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di
appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze
nella erogazione dei servizi agli utenti.

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro
dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di
presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti già indicati nell' art.1, comma 1, lettere a), b)
limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18
gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai
delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art.
316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a),
limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e
all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000.
2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001
n. 97;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro;
g) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a
commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia
convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 del CCNL
del 6.7.1995,come modificato dall'art.23 del CCNL del 22.1.2004, quanto al tipo e alla
misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere
obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti,
entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo
giorno successivo a quello della affissione.

12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente alla data
di efficacia del codice disciplinare, di cui a comma 11, si applicano le sanzioni previste
dall'art.25 (codice disciplinare) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.25 del
CCNL del 22.1.2004.

13. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL sono disapplicate le
disposizioni dell'art.25 del CCNL del 6.7.1995 come sostituito dall'art.25 del CCNL del 22.1.2004.


D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
(attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni).

Capo V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

Art. 67. Oggetto e finalità
1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente
Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, 
del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli
uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al
procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n.
165 del 2001.

Art. 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni
del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile,
ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo
quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e
relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei
provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi
procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione
disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore
a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della
sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può
essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per
l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura
conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio
e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente
ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal
dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.".

Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare
1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
"Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore
gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed
inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci
giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica
dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della
struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più
gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le
disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si
applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora,
anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili
con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e
comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e
lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o
conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il
dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in
caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine
per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività
istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in
misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il
predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua
difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se
la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai
sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di
ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha
altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della
notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è
effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di
idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni
successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero
di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta
elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono
effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di
accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o
ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari
possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti
per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la
sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione
pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio
o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta,
senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente
ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte
dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al
dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione
pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata
presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la
conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a
decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la
sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal
servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del
presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. Il
procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai
quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1,
primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di
maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente,
nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e
quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione
della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello
penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei
confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una
sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste
o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso,
l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei
mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per
modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con
una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento
disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il
procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna
risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del
licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o
riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di
appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è
concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura
avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità
disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo
55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento
disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis,
del codice di procedura penale.

Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal
contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei
seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta
falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli
ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata,
entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate
esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose
o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione
lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale
l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una
valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli
obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari,
dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di
appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la
propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600.
La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del
delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e
le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata
prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al
comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed
altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.
Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal
servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né
oggettivamente documentati.

Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare).
- 1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla
violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o
individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già
non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino
ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al
normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza
professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è
collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale
responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, 
e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare
stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento.
Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di
percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al
ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni
sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in
relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i
soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità
dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni
sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di
risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della
sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a
profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta
per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia
nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione
medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei
certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decretolegge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità,
all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le
altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione
medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito
disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie
locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi
collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente
eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive
competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al
fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies,
comma 3.

Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica). - 1. Nel caso di accertata permanente
inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con
regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa
dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente
interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare
provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita
di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di
idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b),
nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in
seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato
rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico). - 1. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti
a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di
targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna
amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse
attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente
ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.".