Regolamento Consiglio Comunale - Comune di Moncrivello
CAPO I - IL CONSIGLIO
Art.1 - Il Consiglio: elezione, composizione e durata
CAPO II - I CONSIGLIERI
Art.2 - Entrata in carica-convalida
Art.3 - Partecipazione alle adunanze
Art.4 - Astensione obbligatoria
Art.5 - Responsabilità personale-esonero
Art.6 - Dimissioni
Art.7 - Decadenza e rimozione dalla carica
Art.8 - Sospensione dalle funzioni
Art.9 - Diritti dei Consiglieri
CAPO III - MINORANZE CONSILIARI
Art.10 - Prerogative delle minoranze consiliari
CAPO IV - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO
Art.11 - Prima seduta del Consiglio
Art.12 - Presidenza del Consiglio
Art.13 - Linee programmatiche dell’azione di governo
Art.14 - Competenze del Consiglio
CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI
Art.15 - Commissioni consiliari permanenti
Art.16 - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
CAPO VI - GRUPPI CONSILIARI
Art.17 - Gruppi consiliari
CAPO VII FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Art.18 - Convocazione
Art.19 - Ordine del giorno:pubblicazione e diffusione
Art.20 - Deposito degli atti
Art.21 - Prima convocazione
Art.22 - Seconda convocazione
Art.23 - Adunanze pubbliche
Art.24 - Adunanze non pubbliche
Art.25 - Comportamento dei Consiglieri
Art.26 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula
Art 27 - Interrogazioni e interpellanze
Art.28 - Ordine di trattazione degli argomenti
Art.29 - Organizzazione della discussione
Art.30 - Questione pregiudiziale e sospensiva
Art.31 - Presentazione degli emendamenti e chiusura della discussione generale
Art.32 - Votazioni
Art.33 - Termine dell’adunanza
Art.34 - Partecipazione del Segretario Comunale all’adunanza
Art.35 - Verbale dell’adunanza
CAPO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.36 - Norme generali
Art.37 - Interpretazione del regolamento
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art.38 - Entrata in vigore
Art.39 - Diffusione
CAPO I - IL CONSIGLIO
Art. 1 Il Consiglio: elezione, composizione e durata
1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.
2. L’elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di
ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla Legge o, in mancanza, dallo Statuto.
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto
dei principi dello Statuto, che prevede, in particolare:
- le modalità di esercizio del mandato elettorale dei Consiglieri
- le prerogative delle minoranze consiliari
- le modalità di convocazione del Consiglio
- le caratteristiche delle Commissioni consiliari
- le modalità di funzionamento del Consiglio
4. La sede delle adunanze è, di regola, presso la sede comunale in una apposita sala, con uno spazio riservato al Consiglio
ed uno spazio riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel modo migliore i lavori del
Consiglio.
5. Per esigenze particolari il Presidente del Consiglio può stabilire che l’adunanza del Consiglio si tenga, in altro luogo.
6. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all’esterno dell’edificio in cui si tiene l’adunanza oltre allo
stemma civico, la bandiera recante lo stemma regionale, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione
Europea per il tempo in cui l’Organo esercita le proprie funzioni ed attività.
7. Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.
CAPO II - I CONSIGLIERI
Art. 2 Entrata in carica - Convalida
1. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente
dell’Organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale.
2. Nella prima adunanza successiva all’elezione il Consiglio Comunale, prima di qualsiasi altro argomento, esamina la
posizione degli eletti e dichiara, con l’osservanza delle modalità prescritte, l’ineleggibilità di coloro per i quali
sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla Legge, precedendo alla loro immediata
surrogazione.
Art. 3 Partecipazione alle adunanze
1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, fatta al Presidente del Consiglio,
il quale ne dà notizia nel Consiglio medesimo o in quello successivo. Delle assenze ingiustificate viene presa nota a
verbale.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario
Comunale perché sia presa nota a verbale.
Art. 4 Astensione obbligatoria
1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni,
forniture ed appalti, incarichi professionali o remunerati riguardanti il Comune.
2. L’obbligo di astensione e di assenza dall’adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative
deliberazioni sussiste sia quando si tratta di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti ed affini
fino al quarto grado.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi ed ad assentarsi ne informano il Segretario Comunaleche dà atto a verbale
dell’avvenuta osservanza di tale obbligo.
Art. 5 Responsabilità personale - Esonero
1. Il Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberativi
del Consiglio.
2. E’ esente da responsabilità il Consigliere assente dall’adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla
votazione.
3. E’ parimenti esente da responsabilità conseguenti all’adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia
dichiarato, prima della votazione, il proprio motivato dissenso o abbia espresso il voto contrario chiedendo che sia
fatto risultare a verbale la sua posizione.
Art. 6 Dimissioni
1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate personalmente dai Consiglieri con comunicazione scritta e
sottoscritta indirizzata al Consiglio Comunale.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia motivata. Se sono apposte le motivazioni, esse devono essere
formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Il Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla presentazione al protocollo generale provvede alla surroga del Consigliere
dimesso.
4. Qualora il Consiglio fosse già convocato, la ricomposizione dell’Organo consiliare deve essere posta all’inizio della
seduta prima di ogni altro punto all’ordine del giorno.
Art. 7 Decadenza e rimozione dalla carica
1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l’esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all’elezione e non
rimossa nei termini e modi previsti dalla legge, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del
Consigliere interessato.
2. Quando, successivamente all’elezione, si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla Legge come causa di
ineleggibilità o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio di cui
l’interessato fa parte attiva la procedura prevista dalla Legge. A conclusione della procedura, se la condizione di
ineleggibilità o incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti
del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri comunali:
- possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti
violazioni di Legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla Legge
o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella in cui diviene
definitivo il provvedimento dell’Autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
4. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio
Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
5. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetute e non giustificate assenze dalle adunanze consiliari è
disciplinata dallo Statuto. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni
presentate per iscritto al Consiglio dall’interessato e decide conseguentemente.
Art. 8 Sospensione dalle funzioni
1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi
previsti dalla Legge. Il Presidente del Consiglio, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, entro 10 giorni convoca
il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare
alcuna funzione connessa e conseguente a tale carica.
Art. 9 Diritti dei Consiglieri
+ I Consiglieri hanno diritto di esercizio del mandato elettivo
1. I Consiglieri comunali per l’esercizio del mandato elettivo hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non
retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Legge.
2. I Consiglieri comunali specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del
territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute in ragione di un quinto
per Km del costo della benzina se autorizzati ad usare il proprio mezzo, ovvero delle spese documentate per i viaggi
effettuati con servizi di linea, nonché al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno compiutamente documentate.
3. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli Organi nazionali e regionali delle Associazioni
tra gli enti locali.
4. Il Consiglio Comunale, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all’espletamento del
mandato in procedimenti civili, amministrativi e penali in cui siano implicati senza contrasto di interessi con l’Ente.
+ I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa
6. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio mediante la proposta di
deliberazioni e la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale.
+ Proposta di deliberazioni
7. La proposta di deliberazione deve essere formulata per iscritto ed adeguatamente presentata, sottoscritta dal
Consigliere proponente ed inviata al Presidente del Consiglio.
8. Il Presidente del Consiglio effettua un esame preliminare della proposta, e sentita la Giunta comunale, ne determina la
motivata archiviazione da comunicare al proponente o la trasmissione al Segretario Comunale per l’istruttoria e la
formulazione di un parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l’argomento.
9. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima, o priva della copertura finanziaria,
il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio
Comunale.
10.Se l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio ha l’obbligo di iscrivere all’ordine del
giorno del primo Consiglio Comunale programmato indicando, con l’oggetto, il Consigliere comunale proponente.
+ Convocazione del Consiglio Comunale
11.I Consiglieri, se in numero pari ad almeno 1/5 dei componenti di diritto, hanno diritto di richiedere al Presidente del
Consiglio la convocazione del Consiglio e l’inserimento all’ordine del giorno di tale seduta delle questioni richieste
con tale istanza.
12.Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dalla data della richiesta, inserendo
all’ordine del giorno, previa istruttoria, le proposte concernenti gli argomenti indicati, se di competenza del
Consiglio Comunale.
+ I Consiglieri hanno potere di vigilanza
13.I Consiglieri hanno potere di vigilanza sull’attività della Giunta e degli Uffici e Servizi dell’Ente, che esercitano in
forma organica attraverso le Commissioni consiliari e singolarmente mediante la ricerca di informazioni, interrogazioni,
interpellanze e mozioni.
+ I Consiglieri hanno diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi
14.I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali tutte le informazioni di competenza utili
all’espletamento del mandato. Essi hanno altresì il diritto di consultare gli atti della Amministrazione comunale,
esclusi quelli riservati per Legge.
15.L’esercizio dei diritti di cui al precedente comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni
e la consultazione degli atti al Segretario Comunale o ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici.
16.I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d’uso connesse all’esercizio del loro
mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di ordinanze emesse dal
Sindaco, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste, di verbali delle commissioni consiliari permanenti.
Il rilascio delle copie avviene entro i 15 giorni successivi a quello della richiesta.
17.Il Segretario Comunale qualora rilevi la sussistenza di divieti o di impedimenti al rilascio della copia richiesta,
comunica in forma scritta entro il termine di cui sopra il Consigliere interessato indicandone i motivi. Le copie
vengono rilasciate in carta libera con l’indicazione che il loro uso è limitato all’esercizio dei diritti connessi alla
carica di Consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria per lo stesso motivo, in conformità alla Legge.
18.Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di
depositare proposte rivolte al Consiglio.
19.Su argomenti che riguardino le funzioni del Consiglio Comunale i Consiglieri posso effettuare interrogazioni,
interpellanze e mozioni.
20.Esse sono presentate al Presidente del Consiglio entro e non oltre il 3° giorno precedente a quello stabilito per
l’adunanza del Consiglio, altrimenti verranno iscritte all’ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio
convocata dopo la loro presentazione. Debbono essere formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
22.Ciascun Consigliere può presentare una sola interrogazione, interpellanza o mozione in una stessa seduta.
23.Le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o, in sessioni
distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
24.Gli Assessori, comunque nominati, non possono presentare interrogazioni e interpellanze.
+ L’ interrogazione
25.Consiste in una semplice domanda riguardante un fatto o un a decisione che l’Amministrazione ha assunto o sta assumendo,
all’ interrogazione risponde il Sindaco o l’Assessore incaricato o un Consigliere indicato dal Sindaco.
26.Quando l’interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l’adunanza, subito dopo la trattazione
di quelle presentate in termini ordinari, in questo caso il Consigliere interrogante rimette copia del testo al
Presidente che ne dà diretta lettura in Consiglio; il Sindaco l’Assessore delegato possono dare risposta immediata o
riservarsi di dare risposta scritta entro 5 giorni dalla data di presentazione.
+ L’interpellanza
27.Consiste nel formulare domande al Sindaco circa i motivi e/o gli intendimenti della sua condotta o di quelli della
Giunta, in riferimento a vicende, fatti o affari.
28.L’interpellanza è presentata dal Consigliere interpellante, al quale risponde il Sindaco o la Giunta, se il Consigliere
non è soddisfatto delle risposte e intende promuovere una discussione sulle spiegazioni date può trasformare
l’interpellanza in mozione.
29.L’interpellanza trasformata in mozione non nega al Consigliere proponente la proposizione della eventuale mozione
originaria.
30.La risposta all’interpellanza è sempre orale, il Consigliere che presenta l’interpellanza può chiederne la
verbalizzazione nel verbale consiliare.
+ La mozione
31.Consiste nel presentare all’attenzione del Consiglio proposte, nell’ambito delle proprie competenze, riferite
all’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ad iniziative o interventi del
Consiglio, della Giunta o degli enti in cui partecipa l’Amministrazione.
32.La mozione si conclude con una risoluzione a carattere propositivo ed è sottoposta all’approvazione del Consiglio
Comunale nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
+ La mozione di sfiducia
33.Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli
stessi.
34.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
35.La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco,
deve essere motivata, ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Nel caso
in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei
conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
CAPO III - MINORANZE CONSILIARI
Art. 10 Prerogative delle minoranze consiliari
1. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni consiliari, ordinarie e
speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal presente Regolamento.
2. Spetta altresì ai Gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina
di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in
tutte le Commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedano la designazione
da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
CAPO IV - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO
Art. 11 Prima seduta del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco nel termine di dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della
Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Art. 12 Presidenza del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco nel ruolo di Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza dal Vice
Sindaco, se Consigliere comunale, o dal Consigliere comunale che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Nel ruolo di Presidente del Consiglio, il Sindaco o chi lo sostituisce:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere
sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte
al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente. Il Presidente del Consiglio
esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli
Consiglieri.
Art. 13 Linee programmatiche dell’azione di governo dell’Ente
1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti
da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale entro 120 giorni
dall’insediamento dello stesso.
2. Il documento costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della
funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.
Art. 14 Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) normativi
- Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà
regolamentare
b) di programmazione
- programmi
- piani finanziari
- relazioni previsionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni
edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi
c) di decentramento
- tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli Organi di decentramento e di partecipazione
dei cittadini
d) relativi al personale
- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle dotazioni organiche e per l’approvazione del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
e) relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
- convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
f) riguardanti le spese pluriennali
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili
ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
g) relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti
- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
h) relativi ai Servizi, alle Aziende, alle Istituzioni, alle Società ed Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza
- atti di indirizzo da osservare da parte delle Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza
- assunzione diretta di pubblici servizi
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione
societaria
- concessioni di pubblici servizi
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione
i) relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla Legge
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si
tratti di adeguamenti di competenza della Giunta
l) riguardanti l’accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
m) di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende,
Società ed Istituzioni
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata
dalla legge
- nomina d’ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse
specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
- nomina delle Commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta
- nomina revisore dei conti
- elezione difensore civico
n) elettorali e politico - amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surroga dei Consiglieri
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
o) Conflitti di attribuzione in merito al conflitto di competenze tra Giunta e Consiglio
p) Approvazione, revoca e modifica di deliberazioni
Il Consiglio Comunale adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in
votazione.
Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell’autotutela ha il potere discrezionale di revocare, modificare, integrare
e sostituire le proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino fatti e circostanze non valutati al momento
dell’adozione del provvedimento.
Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma, deve essere fatta menzione motivata della volontà
dell’Organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni di precedenti deliberazioni
esecutive comportino danni a terzi, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite ed acquisite sulla base degli
atti revocati, modificati o integrati, gli atti stessi prevedono norme dirette a disciplinare i relativi rapporti.
q) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo
politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 15 Commissioni consiliari permanenti
+ Costituzione e composizione
1. Il Consiglio Comunale, una volta insediatosi può costituire al suo interno Commissioni consiliari permanenti stabilendo
il numero, le competenze, la composizione numerica e la competenza per materia.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che sono nominati con votazione complessiva e palese
nell’adunanza immediatamente successiva a quella stabilita nel primo comma risultano eletti i Consiglieri che riportano
la maggioranza dei voti nel rispetto del principio di proporzionalità tra maggioranza e minoranze.
3. Ove un Gruppo ometta di designare i propri rappresentanti in seno alle commissioni ovvero non partecipi alla votazione,
la Commissione risulterà costituita soltanto da coloro che hanno riportato la maggioranza dei voti.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere in seno alla
Commissione, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del dimissionario o decaduto.
+ Presidenza e convocazione delle Commissioni
5. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese, a
maggioranza dei voti dei componenti.
6. L’elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene convocata dal Sindaco entro 20 giorni
dalla data di esecutività della deliberazione di nomina. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente
della Commissione designato dalla Commissione medesima ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.
7. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro 5 giorni
dall’adozione dei relativi provvedimenti.
8. La convocazione della Commissione è effettuata dal Presidente fissando la data delle adunanze e gli argomenti da
trattare in ciascuna di esse. La convocazione è disposta con avviso scritto contenente il giorno, ora e luogo dove si
tiene la riunione e l’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione almeno due giorni
liberi prima di quello in cui si tiene l’adunanza. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica.
+ Funzionamento delle commissioni
9. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
10.Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salva diversa determinazione assunta dalla maggioranza della Commissione
medesima.
11.Il Sindaco ed i membri della Giunta, se non membri di commissione, possono sempre partecipare con facoltà di relazione e
di intervento nella discussione di argomenti all’ordine del giorno alle riunioni di tutte le Commissioni senza aver
diritto di voto.
12.Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto
di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
+ Funzioni delle Commissioni
13.Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo
ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.
14.Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi,
all’attuazione dei programmi, progetti ed interventi, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
15.Le Commissioni, la cui competenza è meramente consultiva, provvedono all’esercizio delle funzioni nel più breve tempo
possibile, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio.
16.Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di deliberazioni nell’ambito delle materie di loro
competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio il quale trasmette quelle relative a
deliberazione, al Segretario Comunale per l’istruttoria.
17.Quando l’istruttoria si conclude favorevolmente, la proposta viene scritta all’ordine del giorno dell’Organo competente.
18.Se i pareri sono contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio e alla Commissione che può riproporla
dopo l’adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli Organi tecnico-amministrativi e purché sia
assicurata la copertura finanziaria.
19.Ove la Commissione sia incaricata di effettuare indagini conoscitive, essa espone al Consiglio i risultati delle
indagini eseguite. Il Consiglio Comunale prende atto della relazione della Commissione, adottando i provvedimenti
conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle
deliberazioni da adottare.
20.Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti l’incarico di studiare piani e programmi di rilevanza,
compresi tra le competenze allo stesso attribuite, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni
l’opera dei dipendenti comunali e la consulenza del Segretario Comunalee di esperti esterni scelti dal Consiglio nella
deliberazione di incarico, nella quale sono stabilite le modalità e durata dell’incarico, le competenze dovute ai membri
esterni, i tempi di pagamento dell’incarico e la copertura finanziaria a carico dell’Ente.
21.Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio periodicamente sull’avanzamento dei lavori e sottopone allo
stesso, a conclusione dell’incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
Art. 16 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
1. Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni consiliari
straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la
composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di
beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.
2. I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della
Commissione.
3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del
Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. E’ facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione
della Commissione.
5. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all’esame del Consiglio per
l’assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell’avvenuto deposito.
6. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto
di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
CAPO VI - GRUPPI CONSILIARI
Art 17 Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi consiliari.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri,
non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Ai Capigruppo in occasione delle sedute del Consiglio Comunale vengono recapitati i documenti di riferimento per le
sedute stesse.
4. Per rendere più fluido il dibattito tra maggioranza e minoranze è istituita la Conferenza dei Capigruppo con funzioni di
approfondimento delle tematiche che vengono trattate nel Consiglio Comunale.
5. La convocazione e l’organizzazione dei lavori nella conferenza dei Capigruppo è di competenza del Presidente del
Consiglio.
TITOLO VII - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Art. 18 Convocazione
1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco nel ruolo di Presidente del Consiglio o da chi lo
sostituisce, a mezzo di avvisi contenenti l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza, il carattere ordinario,
straordinario o d’urgenza della stessa e l’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dalla Legge.
3. Sono sessioni straordinarie quando la convocazione del Consiglio è necessaria per affrontare problemi specifici o perché
richiesta da 1/5 dei Consiglieri.
4. Sono sessioni straordinarie-urgenti quando il Consiglio è convocato per la necessità di affrontare problemi che
richiedano immediati interventi del Consiglio.
5. L’ordine del giorno è inserito od allegato all’avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
6. Spetta al Presidente del Consiglio stabilire, rettificare, integrare l’ordine del giorno con proprie autonome decisioni,
salvo l’obbligo di iscrivere le interrogazioni e mozioni presentate.
7. L’iniziativa delle proposte da iscrivere all’ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
8. L’avviso di convocazione del Consiglio con l’ordine del giorno deve essere consegnato a domicilio del Consigliere, a
mezzo di messo comunale che rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna e la firma del
ricevente.
9. I Consiglieri comunali che risiedono fuori dal Comune, nella prima seduta di convalida degli eletti, comunicano al
Segretario Comunale l’indirizzo nel Comune di Moncrivello al quale intendono farsi recapitare le convocazioni e le
comunicazioni che riguardano l’espletamento del mandato.
10.La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forme di elenco-ricevuta comprendente più Consiglieri, sul quale vengono
apposte le firme dei riceventi e del messo.
11.L’avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni interi e liberi
prima di quello stabilito per la riunione.
12.Per le adunanze straordinarie la consegna deve avvenire almeno 3 giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la
riunione. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
13.Per le adunanze convocate d’urgenza l’avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la
riunione.
14.Nel caso che dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all’ordine del giorno nuovi argomenti,
occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli argomenti
aggiunti, in tal caso per poter validamente deliberare sull’argomento la seduta deve intendersi di prima convocazione.
L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa
all’adunanza del Consiglio alla quale è stato invitato.
Art. 19 Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione
1. L’elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie ed urgenti è pubblicato all’albo pretorio
del Comune, e mediante manifesti rispettivamente nei 5 giorni, nei 3 giorni e nelle 24 ore prima della data della
riunione.
2. Il Segretario Comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in
quello in cui la stessa ha luogo. Non sono escluse altre forme di pubblicità.
Art. 20 Deposito degli atti
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria
comunale almeno 3 giorni lavorativi prima del giorno dell’adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza
o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L’orario di consultazione viene stabilito nell’avviso di convocazione.
Art. 21 Prima convocazione
1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati al
Comune.
2. Nel caso in cui sia trascorsa 1 ora da quella fissata nell’avviso di convocazione ed eseguito l’appello si constati la
mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e
dichiara deserta l’adunanza.
3. Dopo l’appello iniziale, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della
riunione.
4. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall’adunanza dopo l’appello sono tenuti a dare avviso al Segretario
Comunale il quale, quando si accerta che i presenti sono in numero inferiore al quorum strutturale minimo avverte il
Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e disporre la ripetizione
dell’appello.
5. Nel caso che dall’appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone
la sospensione temporanea dell’adunanza per un massimo di 15 minuti, dopo la quale viene effettuato il nuovo appello dei
presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità
dell’adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale,
indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale
l’adunanza.
Art. 22 Seconda convocazione
1. L’adunanza di seconda convocazione viene tenuta in altro giorno nel termine di 5 giorni dalla prima, per ogni argomento
iscritto all’ordine del giorno di altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale, in tal caso l’avviso di
convocazione dovrà contenere anche l’ora dell’adunanza di seconda convocazione, successiva alla prima.
2. L’adunanza che segue ad una prima iniziatasi con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere
venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare
nella prima. In tale caso l’adunanza di seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu
convocata la prima e l’avviso relativo, limitato ai soli Consiglieri assenti, deve essere consegnato almeno entro le
ore 12 del giorno fissato per l’adunanza di seconda convocazione.
3. Anche per la seconda convocazione, la validità della seduta, è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri
assegnato al Comune.
4. Quando l’urgenza lo richiede, all’ordine del giorno di un’adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti
argomenti non compresi nell’ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta e da tenersi in altro
giorno. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione.
5. L’aggiunta di tali punti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima
dell’adunanza
Art. 23 Adunanze pubbliche
1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 24.
Art. 24 Adunanze non pubbliche
1. L’adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma non pubblica quando vengono trattati argomenti che comportano
apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazione delle
qualità morali e capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in tale seduta sono precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza.
3. Quando nella discussione dell’argomento in seduta pubblica, venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta, il
Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza di voti e su proposta del Presidente, il passaggio in seduta non
pubblica per continuare il dibattito.
4. Il Presidente del Consiglio in tal caso dispone che le persone estranee alla Giunta comunale ed al Consiglio Comunale
escano dall’aula.
Art. 25 Comportamento dei Consiglieri
1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche
e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti o comportamenti politico amministrativi, escludendo qualsiasi
riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno ed esercitando tale diritto entro i limiti
dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto.
2. Se un Consigliere turba l’ordine o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo all’ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto
delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione del punto all’ordine del
giorno in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente e senza
ulteriore discussione, decide con votazione palese se lasciargli o meno la parola. Ad ulteriore contestazione del
Consigliere il Presidente può disporre l’allontanamento dalla sala.
4. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente
ed al Consiglio.
5. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, al quale è permesso di interrompere per richiamo
al regolamento od ai termini di durata degli interventi eventualmente stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e comunque in caso contrario il Presidente
richiama all’ordine il Consigliere, ed ove lo stesso persista gli inibisce di continuare a parlare.
Art. 26 Ammissione di funzionari e consulenti in aula
1. Il Presidente può invitare nella sala i dipendenti comunali responsabili dei servizi perché effettuino relazioni, diano
informazioni e quant’altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto
dell’Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
Art. 27 Interrogazioni e interpellanze
1. L’esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato in ordine cronologico di presentazione e nel quale
sono iscritte all’ordine del giorno dell’adunanza; se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve
illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad
altra adunanza.
2. L’illustrazione dell’interrogazione deve essere contenuta nel tempo di 5 minuti.
3. La risposta deve possibilmente essere contenuta nello stesso termine.
5. Alla risposta può replicare nel tempo di 2 minuti solo il Consigliere interrogante per comunicare se sia soddisfatto o
meno e per quali ragioni. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o
dell’Assessore delegato per materia.
6. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
7. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta sono discusse al
momento della trattazione dell’argomento al quale si riferiscono.
8. Nell’ordine del giorno delle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano
regolatore non è iscritta la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze.
Art. 28 Ordine di trattazione degli argomenti
1. Il Consiglio Comunale procede all’esame degli argomenti secondo l’ordine del giorno. L’ordine di trattazione degli
argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei
membri del Consiglio si opponga.
2. Nel caso di opposizioni decide il Consiglio Comunale con votazione a maggioranza senza discussione.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all’ordine del giorno della seduta.
4. Al termine dell’adunanza il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull’attività del Comune
e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
5. Sulle comunicazioni può intervenire ciascun Consigliere per un tempo non superiore a 5 minuti.
Art. 29 Organizzazione della discussione
1. Successivamente alla lettura delle singole proposte che debbono discutersi nel Consiglio, ha inizio la discussione, cui
sono ammessi a parlare i Consiglieri nell’ordine delle richieste.
2. Ha la precedenza chi chiede di parlare per mozione d’ordine ai fini di richiamare la Presidenza all’osservanza delle
norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni.
3. Gli interventi dei Consiglieri devono essere contenuti nel limite massimo di 5 minuti, con facoltà al Presidente, in
caso contrario, di richiamare il Consigliere al rispetto di questa norma e di fissargli un breve termine per concludere,
se l’oratore non ottempera all’invito del Presidente, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.
4. Gli oratori parlano all’assemblea dal proprio seggio.
5. Non sono ammessi colloqui o spiegazioni a dialogo.
6. Il Presidente può peraltro intervenire in qualsiasi momento della discussione.
7. Ogni intervento deve essere pertinente all’argomento in discussione.
8. A ciascun Consigliere è consentito nella discussione di ogni argomento, di riprendere brevemente la parola, ma non più
di una volta, per 2 minuti, salvo che per un richiamo al regolamento, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
9. A nessuno, salvo che al Presidente, è permesso interrompere chi ha la parola.
10.Può essere consentito, in ogni caso, al Consigliere di intervenire ulteriormente oltre il limite temporale di cui al
terzo comma del presente articolo, ove il Presidente, se il Consiglio non si oppone, tenute presenti le condizioni di
fatto, ritenga di non opporsi alla richiesta.
Art. 30 Questione pregiudiziale e sospensiva
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione proponendone il ritiro.
3. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza,
precisandone i motivi.
4. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra
riunione.
5. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive poste prima della discussione di merito, il Consiglio Comunale decide a
maggioranza dei presenti con votazione palese.
Art. 31 Presentazione degli emendamenti e chiusura della discussione generale
1. Ogni Consigliere può formulare uno o più emendamenti e sotto-emendamenti nel testo di una proposta, presentandoli al
Presidente dell’adunanza prima della fine della discussione degli argomenti cui si riferiscono.
2. Le proposte, come gli emendamenti e i sotto-emendamenti possono essere ritirate dal proponente durante la discussione;
gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri da altri Consiglieri senza rendersi necessaria la previa
presentazione.
3. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un’unica discussione che ha inizio con
l’illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale un consigliere può intervenire una sola volta, anche
se sia proponente di emendamenti.
4. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono prima posti ai voti i soppressivi e poi gli
altri.
5. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
6. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
7. Il Presidente della seduta ha facoltà di modificare l’ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini della
chiarezza delle votazioni stesse.
8. Quando sull’argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale
e particolare.
9. E’ comunque lasciata facoltà di parlare nell’ordine: al Presidente, agli Assessori, nonché nel caso di proposte
consiliari e di mozioni, ai Consiglieri proponenti, solamente per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se
accettano o respingono mozioni ed emendamenti presentati o per semplici spiegazioni di fatto.
Art. 32 Votazioni
1. L’espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuato in forma palese per alzata di mano o per appello nominale
o, limitatamente a Consiglieri portatori di handicap, in qualsiasi altra forma idonea a rivelare la manifestazione di
volontà dello stesso.
2. Spetta al Presidente indicare, prima dell’inizio della votazione, le modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
Controllato l’esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il
risultato.
3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti a verbale,
devono dichiararlo prima dell’espressione del voto.
4. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia
pronunciato il Consiglio su proposta del Presidente o di un Consigliere.
5. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando sia prescritto dalla Legge o dallo Statuto o nei casi in cui dal
Consiglio con il voto venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di
una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
6. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, sono eletti coloro che riportano il maggior
numero di voti.
7. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
8. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono invitati a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a
verbale.
9. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza di 3 scrutatori tra i quali deve essere rappresentata la minoranza
e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato,
proclamando coloro che sono stati eletti.
10.Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risultanti dalle schede sia diverso da quello dei votanti,
il Presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione. Il carattere segreto della votazione deve
risultare dal verbale nel quale si dà atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione
dei Consiglieri scrutatori.
11.Salvo che per i provvedimenti previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di
maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale è approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della
maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
12.I Consiglieri che si astengono dal voto si computano in numero necessario a rendere legale l’adunanza ma non nel numero
dei votanti.
13.Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti la proposta
non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto all’ordine del giorno e
pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta per una sola volta.
14.Salvo i casi particolari previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o
respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione; può
essere riproposta al Consiglio Comunale solo in un’adunanza successiva.
15.La non approvazione di una proposta di deliberazione da parte del Consiglio, non comporta le dimissioni del Sindaco e
della Giunta.
16.Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.
17.Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
Art. 33 Termine dell’adunanza
1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la
riunione.
2. Il Consiglio Comunale, nel corso della seduta, può decidere, a maggioranza dei votanti, di proseguire i lavori in altro
giorno per completare la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. In tal caso l’avviso relativo viene
inviato ai soli Consiglieri assenti dalla seduta al momento della sospensione.
Art. 34 Partecipazione del Segretario Comunale all’adunanza
1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni richiedendo al
Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l’esame dell’argomento in
discussione, sia per esprimere il suo parere tecnico di conformità alla norma vigente quando il Consiglio Comunale
intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede
istruttoria.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede a informare il Consiglio sul funzionamento dell’organizzazione
comunale.
Art. 35 Verbale dell’adunanza
1. Il verbale dell’adunanza è l’atto pubblico che documenta la volontà del Consiglio Comunale, espressa attraverso le
deliberazioni adottate.
2. Il verbale costituisce il resoconto dell’andamento della seduta consiliare e riporta il testo della parte dispositiva
della deliberazione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare se la
seduta ha avuto luogo in forma non pubblica e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale,
purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della chiusura della discussione. Eventuali
ingiurie o dichiarazioni offensive non devono essere riportate a verbale, a meno che il Consigliere che si ritiene
offeso ne faccia espressa richiesta.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in
particolari che possano arrecare danno alle persone.
6. Il verbale delle adunanze è firmato da Presidente dell’adunanza e dal Segretario Comunale.
7. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri almeno 1 giorno prima dell’adunanza in cui sarà sottoposto
all’approvazione.
8. All’inizio della riunione il Presidente dà lettura al Consiglio del numero e dell’oggetto dei verbali depositati e se
non ci sono osservazioni il verbale viene sottoposto ad approvazione.
9. Quando un Consigliere lo richiede il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo
stesso intende richiedere modifiche od integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo per iscritto
quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
10.Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito
dell’argomento. Il Presidente interpella il Consiglio Comunale per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica
proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata.
11.I processi verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell’archivio comunale a cura del Segretario al quale
compete il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti atti.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36 Norme generali
1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento .
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal
presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente ispirandosi ai principi generali dei predetti regolamenti,
sentito il parere del Segretario comunale.
Art. 37 Interpretazione del regolamento
1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l’adunanza, relative all’interpretazione di norme regolamentari
da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all’ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente
il quale rimette al Consiglio Comunale l’interpretazione. Il Consiglio decide, in via definitiva, con il voto favorevole
della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze e relative all’interpretazione di norme
regolamentari devono essere presentate per iscritto al Presidente il quale incarica il Segretario Comunale di istruire
la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo al Consiglio in successiva adunanza e questo
decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. L’interpretazione della norma ha validità per l’intero periodo di durata in carica del Consiglio comunale e non può
essere modificata per l’intero periodo di durata in carica del Consiglio comunale medesimo.
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione con la quale è stato
approvato è divenuta esecutiva.
Art. 39 Diffusione
1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni a
disposizione dei Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale dispone l’invio di copia del regolamento ai responsabili degli Uffici e Servizi comunali.
4. Il presente regolamento è messo a disposizione dei cittadini per la consultazione, a richiesta e a proprie spese,
possono ottenerne copia.